La scomparsa di una persona cara porta spesso ad affrontare delle pratiche in cui non sempre è chiaro il comportamento da seguite. Tra queste rientra certamente la presenza, tra i beni del defunto, di una cassetta di sicurezza. A primo impatto, l'istinto porterebbe a suggerire che, se questa è cointestata con il de cuius o a chiederne l'apertura sia un figlio, sia possibile accedervi liberamente, ma la legge non prevede esattamente ciò. Il blocco immediato della cassetta Il primo e più importante aspetto da comprendere è che, non appena la banca riceve la comunicazione ufficiale del decesso dell’intestatario o di un cointestatario, la cassetta di sicurezza viene bloccata. Questo significa che nessuno, nemmeno un cointestatario superstite o uno dei possibili eredi in possesso della chiave, può più accedervi autonomamente. Questa misura trova giustificazione in due diverse norme aventi una duplice finalità: - l'art. 1840, comma secondo, del codice civile, consente l’apertura della cassetta solo “con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria”. Chiaramente, la ratio della norma è quella di proteggere tutti i potenziali successori, impedendo che uno o qualcuno di essi possa prelevare beni all'insaputa degli altri; - l'art. 48 D. Lgs. n. 346/1990 (c.d. Testo Unico sull'Imposta di Successione e Donazione) rappresenta, invece, una garanzia per il fisco in quanto mira ad evitare che beni di valore vengano sottratti all'asse ereditario prima che possa essere calcolata la corretta imposta di successione. La procedura corretta per l'apertura Per poter aprire la cassetta di sicurezza dopo il decesso dell’intestatario è necessario seguire una procedura formale che coinvolga tutti i chiamati all’eredità, la banca e un pubblico ufficiale. In via preliminare, è necessario che tutti gli aventi diritto (quindi eredi legittimi, testamentari e legatari) raggiungano un accordo unanime per procedere all'apertura in quanto, in caso di disaccordo, l'unica via sarà quella di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente. L'apertura deve avvenire obbligatoriamente alla presenza di un notaio o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, presentando alcuni documenti, tra cui il certificato di morte, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che identifichi tutti gli eredi e l'eventuale testamento. Questo pubblico ufficiale ha il compito di redigere un inventario dettagliato di tutto ciò che è contenuto nella cassetta (ad esempio, denaro, gioielli, titoli e documenti) con il verbale di inventario che assumerà la valenza di atto ufficiale e dovrà essere allegato alla dichiarazione di successione. Si sottolinea che, mentre da una parte è necessario il consenso di tutti i chiamati all’eredità, dall’altra la presenza fisica di questi ultimi non è necessaria, ben potendo un erede non essere presente andando a delegare un procuratore. In caso di disaccordo, andrà esperito dapprima un tentativo obbligatorio di mediazione e, successivamente, gli altri eredi dovranno presentare un ricorso al tribunale per ottenere l'autorizzazione giudiziale all'apertura. Il valore dei beni risultante dall'inventario deve essere inserito nella dichiarazione di successione, che gli eredi devono presentare entro 12 mesi dal decesso. Solo dopo aver presentato la dichiarazione di successione e averne dato prova alla banca, gli eredi possono ottenere la consegna dei beni e, laddove questi siano facilmente divisibili, ciascun erede potrà ritirare la propria quota; in caso contrario, i beni resteranno assoggettati al regime di comunione ereditaria fino alla divisione. E se la cassetta è cointestata? Un errore comune è pensare che il cointestatario superstite mantenga il diritto di accedere liberamente alla cassetta, ma non è così. La legge sul punto è chiara: anche in caso di cointestazione, con la morte di uno degli intestatari scatta il blocco previsto dall'art. 1840, secondo comma, codice civile. Il diritto di accesso individuale del cointestatario cessa e subentra la procedura formale che richiede l'accordo di tutti gli eredi del defunto, salvo che non venga superata la presunzione che il contenuto della cassetta appartenga in parti uguali a tutti i cointestatari, andando a dimostrare che taluni beni siano si spettanza solo di uno dei cointestatari (1) Una cassetta, quindi, non può essere aperta se l’intestatario, o uno dei cointestatari, è venuto a mancare e il mancato rispetto di questa norma comporta sanzioni penali. Gli istituti bancari richiedono una dichiarazione firmata, come previsto all’art. 48, comma sesto, del D.Lgs.n. 346/1990: “Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita”. In caso di falsa dichiarazione, si incorre in sanzioni pecuniarie e penali, come previsto dall’art. 495 del Codice penale. Sanzioni per apertura irregolare Aggirare la procedura suesposta espone a sanzioni di varia natura: - amministrative, di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 346/1990; - civili, con possibili azioni di restituzione o risarcimento da parte degli altri eredi; - penali, in quanto è integrabile il reato previsto e punito dall’art. 479 c.p. nel caso in cui l’omissione della comunicazione del decesso può integrare il reato di false dichiarazioni a un incaricato di pubblico servizio o falsità ideologica. L’apertura della cassetta costituisce un caso di accettazione dell'eredità? L’apertura della cassetta non è configurabile come un atto di accettazione tacita dell’eredità di cui all’art. 476 c.c., in quanto atto di natura conservativa e di vigilanza permesso ai chiamati all’eredità e avente lo scopo di ricostruire l'asse ereditario e che può rendere maggiormente edotti gli eredi circa la consistenza dell’eredità. Tuttavia, laddove l’erede, dopo l’inventario ma prima della divisione si appropri dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza in questo caso saremmo in presenza di un’accettazione tacita con la conseguente illimitata responsabilità dell’erede. Una domanda frequente: posso prelevare solo un oggetto personale per la sepoltura? Spesso gli eredi desiderano aprire la cassetta con urgenza per prelevare un oggetto di valore affettivo (si pensi ad una fede o ad una medaglia) da deporre nella bara, per rispettare una volontà del defunto. La risposta in questo caso, purtroppo, deve essere negativa in quanto qualsiasi apertura che non segua la procedura formale (accordo di tutti, presenza del pubblico ufficiale, inventario) è illegale. La banca che la consentisse violerebbe la legge, e gli eredi potrebbero essere accusati di voler sottrarre beni all'eredità. L'unica via è accelerare il più possibile la procedura ordinaria: trovare l'accordo tra tutti gli eredi, contattare un notaio e fissare con la banca l'apertura formale. Solo in quella sede, una volta inventariato il contenuto, sarà possibile prelevare l'oggetto desiderato, con il consenso di tutti i presenti. In sintesi, la gestione di una cassetta di sicurezza in ambito successorio è una materia governata da regole precise, pensate per garantire trasparenza e correttezza verso tutti gli eredi e verso lo Stato. Agire d'impulso o tentare scorciatoie può portare a conseguenze legali e a complicazioni che è meglio evitare. NOTE (1) Il cointestatario superstite può superare tale presunzione dimostrando con ogni mezzo, inclusi documenti come fatture, certificati di acquisto, fotografie datate o periziate, nonché tramite presunzioni, che taluni beni siano propri, si veda ex multis, Tribunale di Asti, sentenza n. 658 del 15 ottobre 2024
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