Il Vino nelle celebrazioni religiose: vini Kasher e vino da Messa

La coltivazione della vite e la realizzazione del vino sono presenti da tempo immemore all’interno delle culture e dei riti di molti popoli, soprattutto in quelli affacciati sul Mar Mediterraneo, sebbene abbia creato dei contrastanti diventando fondamentale elemento rituale in alcune, oppure oggetto di forti divieti in altre (1).
Basta pensare al fatto che la Bibbia narra di come Noè, dopo il diluvio, si sia dedicato sulle pendici del monte Ararat alla coltivazione della vite e di come abbia vissuto dell’ebbrezza derivante dal vino, il che lo ha reso, a tutti gli effetti, il primo ubriaco della storia (2).
Con il presente contributo andremo ad analizzare le regole che devono essere rispettate affinché un vino possa essere ritenuto idoneo per le celebrazioni della religione ebraica e per la messa cristiana.

I VINI KASHER

Nel corso del tempo, il mercato dei prodotti alimentari ha imparato a conoscere e ad apprezzare i prodotti kosher o kasher, i quali sono conformi alle regole dettate della casherut, ovvero a quell’insieme di dettami previsti dai testi sacri della religione ebraica e rintracciabili nella Torah, così come interpretata dal Talmud e codificate nel Shulchan Aruk.
La parola kasher è traducibile con “conforme alla legge, adatto, consentito” e queste regole riguardano la totalità degli alimenti e delle pratiche consentite dalla religione ebraica e ciò riguarda, ovviamente, anche il vino il quale è sottoposto a delle regole molto stringenti sia in fase produttiva che di lavorazione in cantina, anche se in alcuni casi non sono poi così diverse dalle regole produttive dei vini “normali”.
Un vino per poter essere riconosciuto conforme alle regole della religione ebraica dovrà osservare le seguenti disposizioni:
a) in primo luogo, andrà rispettata la regola dell’Orlah, secondo la quale durante i primi tre anni di vita, è proibito raccogliere i grappoli dalla vite, i quali saranno distrutti prima della fioritura (3) ;
b) ogni sette anni, secondo la regola della Shemittah (traducibile con “affrancamento, liberazione”), la vite deve essere lasciata a riposo e non se ne devono raccogliere i grappoli (4);
c) secondo la pratica del Kil’ei Ha-kerem tra i filari del vigneto è proibito far crescere piante orticole o frutticole (5);
d) per quanto attiene le pratiche di cantina, esse saranno effettuate unicamente da Ebrei praticanti (mashgiach o mashghiah) sin dalla fase di preparazione preliminare dell’attrezzatura (c.d. kasherizzazione), fino ad arrivare all’imbottigliamento, sempre sotto la supervisione del Rabbino.
Ciò impedisce ai non ebraici di toccare i grappoli, tutte le attrezzature e i contenitori della vinificazione, altrimenti l’intera partita sarà compromessa.
Ovviamente, dovendo rispettare lo Shabbat, non si potranno effettuare lavorazioni dopo il tramonto del venerdì e fino al tramonto del sabato;
f) tutti i prodotti impiegati nel procedimento della vinificazione devono essere certificati kasher, in particolare l'acido tartarico, che non può derivare da un prodotto che non è kasher, e dovrà essere interrato per due anni.
Allo stesso tempo, è proibito l’utilizzo della gelatina che proviene dalle ossa degli animali, i quali potrebbero essere non kasher, in quanto la Bibbia vieta il consumo di alcune tipologie di animali, come ad esempio il maiale e il coniglio.
È, altresì, vietato l’uso di caseina e gelatina, ritenendo ammissibile la bentonite, ma ciò limita la chiarificazione dei vini, soprattutto se bianchi, pertanto si ammette generalmente il bianco d’uovo, anche se le uova dovranno essere scrupolosamente analizzate in quanto non dovranno contenere alcuna traccia di sangue (6).
g) una volta che è stato ottenuto il prodotto finale, avrà luogo la cerimonia simbolica del Terumat Ha-Maaser, con la quale l'uno per cento della produzione è gettata lontano dalle botti in cui è diventato vino, in ricordo della decima che veniva versata ai sacerdoti guardiani del Tempio di Gerusalemme (7).
Infine, per poter essere commercializzato, sarà necessario che la bottiglia riporti nella sua presentazione il nome del Rabbino che ha eseguito il controllo e rilasciato il certificato, il quale dovrà essere presente sia nel tappo con un segno di riconoscimento sia nell’etichetta, la quale potrà essere anche apposta sulle scatole dell’imballaggio, con l’Autorità Rabbinica che rilascerà ad ogni imbottigliamento il numero esatto di etichette e tappi necessari all’operazione.
Infine, è opportuno osservare che non esiste un solo tipo di vino kasher, in quanto sono ammesse tre distinte tipologie, che si differenziano a seconda dell’uso del prodotto:
- vini solamente kasher, che potranno essere impiegati nel consumo quotidiano e al di fuori del Shabbat;
- vini kasher per Pessah, i quali saranno utilizzati per celebrare la festa di Pasqua, che si contraddistinguono per il fatto che durante la loro elaborazione non possono venire a contatto con pane e alimenti frutto della lievitazione, così come comandato agli ebrei prima della fuga dall’Egitto (8).
Ciò comporta che le persone partecipanti alla vinificazione non potranno nutrirsi all’interno delle cantine con alimenti di origine cerealicola, per evitare possibili contaminazioni.
- vini Yain mevushal, traducibile con “cotto” o “bollito”, i quali subiscono un processo di pastorizzazione il quale non va a compromettere gli aromi e i profumi del vino e che consente ad un non ebreo di poter toccare la bottiglia e di poterla anche servire ad una persona di religione ebraica.

IL VINO DA MESSA
La religione cristiana prevede l’utilizzo del vino nel corso della celebrazione, basandosi sul dogma della presenza reale di Cristo, con il vino che si trasforma in sangue, avverando così il fenomeno della transustanziazione, ovvero della trasformazione di una sostanza in un’altra.
Ciò ha permesso alla vite di continuare ad essere coltivata in Europa da parte dei monasteri e delle abbazie nel corso del Medioevo, visto che i popoli di origine barbarica non erano interessati al suo prodotto.
Tuttavia, per poter essere idoneo alla celebrazione eucaristica non può essere utilizzato un vino qualsiasi, anche se a D.O.C. o a D.O.C.G. e neppure se sia un Vin Santo, in quanto dovranno essere rispettati i dettami prescritti dal diritto canonico.
Difatti, il Codex Iuris Canonici pubblicato sotto Papa Benedetto XV del 1917, successivamente revisionato sotto il pontificato di Giovanni Paolo II nel 1983, riprendendo quanto già affermato nel Concilio di Firenze del 1439, prevede espressamente al canone 924, paragrafo 3, che il “vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato”, principio approfondito nel Redemptionis Sacramentum il quale prevede che il vino non deve neppure essere unito con altre sostanze e dovrà essere conservato in perfetto stato affinché non diventi aceto (9).
Si comprende come la base normativa imponga dei limiti abbastanza stringenti, impedendo che possa essere ritenuto conforme ed idoneo alla celebrazione un vino prodotto seguendo i dettami previsti dalla legislazione europea.
Difatti, possiamo ritenere che per conservare la sua “naturalezza” non potranno essere aggiunti in fase di lavorazione prodotti idonei ad alterare il vino in alcun modo come, ad esempio, bentonite, caseina, albumina e simili, né tantomeno potrà essere considerato idoneo uno spumante metodo classico, frutto della rifermentazione in bottiglia derivata dall’aggiunta di zucchero di canna.
Potrà, invece, essere ammessa ad esempio l’aggiunta di alcol, purché derivante dall’uva, verso la fine della fermentazione alcolica restando entro il limite del 18% del volume alcolico, per poterne favorire la conservazione (10).
L’intero procedimento produttivo verrà controllato dal relativo ufficio liturgico della diocesi di competenza territoriale, che ne autorizza la produzione e la commercializzazione e ne garantisce la rispondenza alle prescrizioni del Codice di diritto canonico.
Nella diocesi di Mazara del Vallo (11), una delle zone di maggiore produzione di questo prodotto in quanto competente sulla zona di produzione del Marsala, il vino dovrà essere riposto per il suo affinamento in appositi vasi vinari dai quali, al termine dell’affinamento, alla presenza del vicario foraneo o del suo vicario, saranno prelevati due campioni, uno che sarà inviato al laboratorio di analisi e l’altro sarà depositato presso la Curia cui segue la chiusura mediante apposizione di sigilli del vaso vinario.
Solo una volta che il prodotto avrà superato positivamente l’esame, potrà essere imbottigliato e utilizzato per le celebrazioni.


UNA DEFINIZIONE DI VINO NATURALE?
La breve disamina fini qui effettuata consente di poter arrivare alla conclusione che i vini kasher e i vini da messa, sebbene abbiano delle profonde peculiarità slegate da mode o logiche di mercato, sono molto vicini al concetto di “vino naturale” che negli ultimi anni ha assunto le proporzioni di vero e proprio fenomeno di mercato, riscuotendo grande successo tra i consumatori ma, allo stesso tempo, ponendo molto problematiche a partire da cosa debba intendersi per “naturale” o “methode nature”, coinvolgendo l’Unione Europea che ha assunto un orientamento ondivago (12).
Forse il canone 924, che definisce il vino come naturale fin dal 1917, anche se non può certamente assurgere a norma di carattere generale, potrebbe rappresentare un valido punto di partenza (e, perché no, anche di arrivo) per una definizione, ponendo l’accento soprattutto sulle parole “naturale”, “de gemine vitis” e “non curruptum” e i rigorosi controlli effettuati durante l’intero ciclo produttivo potrebbero essere anch’essi ispiratori per la creazione di una disciplina unitaria.

NOTE

(1) Basti pensare alla religione islamica che vieta il vino, visto come un’opera di Satana (si veda, ed esempio, il Corano 5:90-91).
(2) Genesi 9, 20-21: “Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda”.
(3) Levitico, 19:23: “Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta d'alberi da frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi; per tre anni saranno per voi come non circoncisi; non se ne dovrà mangiare”.
(4) Si veda, tra le tante, Esodo, 23:10-11: “Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel settimo anno non la sfrutterai e la lascerai incolta: ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo e ciò che lasceranno sarà divorato dalle bestie della campagna. Così farai per la tua vigna e per il tuo oliveto”.

(5) Deuteronomio, 22:9: “Non seminerai nella tua vigna semi di due specie diverse, perché altrimenti tutto il prodotto di ciò che avrai seminato e la rendita della vigna diventerà cosa consacrata

(6) Si vedano Levitico 17:11:"Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone; perché il sangue è quello che fa l'espiazione, per mezzo della vita” e Deuteronomio 12:23: “Guardati assolutamente dal mangiarne il sangue, perché il sangue è la vita, e tu non mangerai la vita insieme con la carne”.
(7) Numeri 18:26 “Parlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le decime che io vi dò per conto loro in vostro possesso, ne preleverete un'offerta secondo la rituale elevazione da fare al Signore: una decima della decima”.
(8) Esodo 12:15 “Per sette giorni mangerete pani azzimi. Nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato, dal primo al settimo giorno, sarà reciso da Israele”.
(9) Capitolo III, paragrafo 50: “Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee (debet esse naturale, de genimine vitis, merum et non corruptum, extraneis substantiis non admixtum). Nella stessa celebrazione della Messa va mescolata ad esso una modica quantità di acqua. Con la massima cura si badi che il vino destinato all’Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto. È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio: la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia valida".
(10)  Sul punto, si consiglia l’articolo di Mario Fregoni “Il vino di due grandi religioni storiche”, scaricabile al link http://www.aspera.online/wp-content/uploads/2019/01/vino-da-messa-1.pdf
(11)  https://www.diocesimazara.eu/il-reportage-dalle-botti-allaltare-rosso-bianco-o-secco-cosi-nasce-il-vino-da-messa-a-marsala-che-arriva-in-tutto-il-mondo/1343/
(12)  Come è noto, l’Unione Europea dopo aver affermato che dette allusioni oltre a non essere oggetto di una regolamentazione europea, sono altresì ingannevoli per i consumatori, i quali sarebbero così indotti a ritenere che un prodotto così apostrofato possegga una qualità o una salubrità superiore rispetto a vini, invece, privi della medesima dicitura (Risposta della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea del 7 settembre 2020 a specifico quesito del Comité Européen des Entreprises Vins del 15 aprile 2020), in un secondo momento ha assunto una posizione meno perentoria affermando che non solo queste indicazioni non sono considerate indicazioni nutrizionali o sulla salute, ai sensi del regolamento UE/1924/2006, ma che rientrano nelle indicazioni facoltative nella presentazione degli alimenti, rientranti nell’art. 36 del Regolamento n. 1169/2011 e, come tali devono risultare veritiere, documentabile e non ingannevole, e pertanto non saranno oggetto di una puntuale definizione da parte del diritto europeo, lasciando pertanto ad ogni singolo Stato Membro il potere di decidere se l’indicazione sia o meno veritiera (Risposta del Commissario Europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare Stella Kyriakides del 15 marzo 2021).

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