Nel momento in cui una persona cessa di esistere, si viene ad instaurare un fenomeno giuridico di notevole rilevanza per l’ordinamento giuridico, ovvero quella della successione a causa di morte. Il secondo libro del codice civile stabilisce le regole attraverso le quali avviene il passaggio ad altro soggetto di tutte quelle posizioni giuridiche attive e passive che facevano capo al defunto, ad eccezione di quelle ritenute intrasmissibili, in quanto strettamente legate alla sua personalità (si pensi, ad esempio, al diritto di usufrutto, alla qualità di coniuge o al diritto di elettorato attivo e passivo). Queste regole hanno lo scopo di dare certezza circa la prosecuzione di alcuni rapporti giuridici in quanto, altrimenti, si potrebbero creare dei notevoli conflitti sociali. Ma vediamo più nello specifico alcuni criteri fondamentali che regolano le successioni. La successione può, innanzitutto, distinguersi in successione a titolo universale e a titolo particolare. Nel primo caso, assistiamo ad una trasmissione di tutto il complesso patrimoniale del defunto, comprendente non solo diritti ma anche doveri, in capo al soggetto chiamato a succedere il quale, attraverso l’accettazione dell’eredità, assumerà la qualifica di erede. Invece, quando parliamo di successione a titolo particolare, dobbiamo fare riferimento all’attribuzione, disposta per testamento dal defunto, di un determinato vantaggio patrimoniale di cui beneficerà, senza il bisogno di accettazione espressa, un soggetto specifico, chiamato legatario. Come si vede, la differenza è notevole in quanto, mentre l’erede sarà chiamato a dover rispondere dei debiti del defunto eventualmente anche con il proprio patrimonio, il legatario potrà al massimo essere tenuto ad eseguire una prestazione entro il limite del valore del bene ricevuto. Per quanto attiene le regole con cui si è regolata la successione, vediamo che l’art. 457 c.c. prevede espressamente che “l’eredità si devolve per legge o per testamento”. Per testamento, si intende quando essa è regolamentata dal negozio giuridico del testamento, che è quell’atto avente specifiche caratteristiche attraverso il quale un soggetto dispone in tutto o in parte dei propri beni per il tempo che avrà cessato di vivere. Tuttavia, è bene evidenziare che il testatore non è del tutto libero di disporre per testamento in quanto la legge tutela talune categorie di soggetti denominati legittimari (ovvero il coniuge o la parte dell’unione civile, i discendenti oppure, in mancanza di questi e se ancora viventi all’apertura della successione, gli ascendenti) a cui spetta sempre una determinata quota dell’eredità. Per legge, invece, deve intendersi l’applicazione di quel complesso di norme preordinate dal legislatore laddove non vi sia alcun testamento, le quali prevedono un ordine di chiamata dei diversi possibili successori, ai sensi dell’art. 565 c.c., a partire dai parenti più stretti fino ad arrivare a quelli più lontani e, laddove non ve ne sia nessuno, prevedendo la successione dello Stato. Tuttavia, è opportuno evidenziare come queste due forme di vocazione non operino solo in maniera alternativa, ma possano anche coesistere tra loro, in quanto potrebbe accadere che il defunto abbia redatto in vita un testamento disponendo solo in maniera parziale delle proprie sostanze. Tra i principi fondamentali che regolano la successione mortis causa, va ricordato il divieto di patti successori, previsto all’art. 458 c.c. Difatti, saranno colpiti da nullità gli atti mediante i quali una persona disponga della propria successione ovvero disponga o rinunci a diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta. Ciò trova giustificazione nel fatto che il nostro ordinamento giuridico vuole tutelare l’assoluta libertà di disporre dei propri beni in ogni momento, senza dover sottostare ad impegni assunti con terzi in precedenza. Tuttavia, è fatta salva la disciplina prevista dagli articoli 768 bis c.c. e seguenti inerenti il Patto di Famiglia, istituto giuridico introdotto nel 2006, che ha come scopo quello di disciplinare la prosecuzione aziendale o trasferire le quote societarie ad uno o più eredi quando il disponente è ancora in vita. Fatta questa breve disamina, in chiusura è opportuno chiarire un aspetto che molto spesso crea confusione, ovvero il rapporto intercorrente tra la dichiarazione di successione da presentare all’Agenzia delle Entrate e il fenomeno successorio. Si potrebbe rispondere che sono due aspetti che traggono origine dallo stesso evento e sono complementari tra loro, ma allo stesso tempo paralleli in quanto procedono su binari differenti. Difatti, mentre la successione a causa di morte è un evento squisitamente giuridico regolato dalle norme previste dal secondo libro del codice civile, la dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di natura fiscale previsto dal D.Lgs 346/1990, funzionale al pagamento delle relative imposte, per permettere le necessarie volture catastali e per far sì che gli eredi possano ottenere la liquidazione delle somme depositate presso gli istituti di credito dal defunto. Anche i tempi sono profondamente diversi in quanto un soggetto chiamato all’eredità potrà decidere di accettarla entro il termine di 10 anni dalla morte del defunto, mentre la dichiarazione di successione dovrà essere presentata entro un anno dall’apertura della successione, altrimenti si andrà incontro a delle sanzioni.
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