Le armi in successione

I beni oggetto di una successione mortis causa possono essere di vario genere e natura, andando da beni immobili, al denaro presente su un conto corrente fino a delle opere d’arte ma, molto più spesso di quello che si possa credere, possono essere presenti anche delle armi.

Frequentemente, i parenti superstiti non sanno come comportarsi di fonte ad una situazione del genere pertanto, scopo di questo contributo sarà quello di dare delle indicazioni su quali comportamenti tenere quando tra i beni del defunto si dovessero trovare delle armi.

COSA SONO LE ARMI

Dalla lettura di quanto disposto dagli articoli 585 e 704 del Codice Penale, dall’art. 30 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla Legge n. 110 del 18 aprile 1975, le armi sono degli “strumenti atti ad offendere”, suddivisibili in armi comuni da sparo, come pistole e fucili, e armi comuni non da sparo, ovvero le armi bianche da punta o da taglio.

Fin da epoca risalente, il Legislatore ha ritenuto necessario operare attraverso le forze dell’ordine uno stringente controllo circa il numero e la tipologia delle armi detenute dai privati nel proprio territorio, stante la loro intrinseca pericolosità oltre a valutazioni di tipo politico e sociale, che non hanno mai portato nel nostro Paese ad una liberalizzazione circa il possesso di armi da fuoco.
L’art. 38 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dispone infatti che “Chiunque detiene armi, parti di esse … munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri …”.
A rafforzare detta disposizione, il codice penale prevede all’art. 697 il reato di detenzione abusiva di armi, ai sensi del quale “Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258
”.
È opportuno sottolineare come in entrambe le fattispecie, si fa riferimento ad un peculiare concetto di detenzione da intendere, come affermato dalla Suprema Corte (1) , nel senso di una generica disponibilità dell’arma, a prescindere da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato.

COSA FARE IN PRESENZA DI ARMI TRA I BENI DEL DEFUNTO
Una volta che vengano rinvenute delle armi tra i beni del defunto sarà necessario, ai sensi dell’art. 38 del T.U.P.S., presentare la relativa denuncia, effettuabile anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC agli indirizzi di posta certificata di detti uffici o alla Questura competente per territorio, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del proprietario e, se rinvenuta, la denuncia di detenzione fatta a suo tempo dal de cuius.
Esentati dall’obbligo di denuncia saranno solo:
- i corpi armati, le società di tiro a segno e tutti gli enti autorizzati alla detenzione di armi;
- le persone autorizzate alla loro detenzione nei limiti previsti dalla legge;
- chi possiede armi artistiche o antiche regolarmente autorizzate.
Tuttavia, anche su tali soggetti potranno essere eseguite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza verifiche e irrogate misure cautelari che si dovessero rendere indispensabili per tutelare l’ordine pubblico.
Adempiuto detto obbligo di legge, se l’erede fosse in possesso di un porto d’armi, potrà regolarmente detenerle applicando “ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica” nella loro custodia come previsto dall’art. 20 della Legge n. 110 del 18 aprile 1975.
Nel caso in cui, invece, ne fosse sprovvisto, potrà decidere di:
- conservarle, andando a chiedere uno specifico nulla osta alla Questura territorialmente competente, il quale avrà una durata di 30 giorni e consentirà di spostare le armi ereditate dall'abitazione del defunto alla propria, con l’obbligo di custodirle secondo quanto previsto dalla citata Legge 110/1975;
- vendere ovvero cedere le armi ad un soggetto che sia in possesso di un valido porto d’armi o dello specifico nulla osta per acquisto armi in corso di validità. In questo caso, il nuovo proprietario dovrà presentare una denuncia di detenzione allegando la scrittura privata di cessione e copia della denuncia effettuata dall’erede;
- rottamarle, presentando all’Ufficio Armi della Questura la dichiarazione di rinuncia all’eredità congiuntamente all’originale della denuncia di detenzione armi del defunto, con l’Autorità che si occuperà del ritiro e della relativa rottamazione.
Laddove non vi sia alcun erede che volesse farsene carico, l’Autorità si occuperà della rottamazione ovvero, se armi storiche o di particolare pregio, potrà affidarle ad un museo.

DENUNCIA DELLE ARMI E ACCETTAZIONE DI EREDITA'

Un aspetto che merita, infine, di essere accennato è la relazione che intercorre tra la denuncia delle armi alla Pubblica Autorità, la quale assolve ad un obbligo di legge rispondente ad un’esigenza di ordine pubblico, e l’accettazione dell’eredità.

La Suprema Corte (2), chiamata a giudicare sulla mancata denuncia di possesso delle armi ad opera di un’erede che aveva accettato con beneficio di inventario ai sensi degli artt. 484 e seguenti del Codice Civile ha previsto che l’accettazione beneficiata ha effetti solo civilistici, non esplicitandosi i suoi effetti anche nell’ambito penale, visto che comunque sulle armi l’erede instaura un rapporto di materiale disponibilità.
Nello specifico, la Corte ha affermato che: “Né può ritenersi che, con l'accettazione con beneficio d'inventario, il chiamato all'eredità non divenga erede. Al contrario diviene tale, ma i suoi poteri sul patrimonio del defunto non sono quelli pieni che gli sarebbero derivati dall'accettazione pura e semplice. Con l'accettazione beneficiata, infatti, l'erede diviene l'amministratore del patrimonio del de cuius, patrimonio che amministra nel suo interesse e in quello dei creditori e dei legatari; proprio perché egli gestisce pur sempre cose proprie. L'art. 491 c.c. ne prevede, infatti, la responsabilità per l'amministrazione per colpa grave”.
Pertanto, colui che decidesse di accettare con beneficio d’inventario sarà tenuto a presentare la prescritta denuncia di possesso delle armi per non incorrere nel reato di cui all’art. 697 c.p. ma, allo stesso tempo, dovrà prestare la massima attenzione nel caso in cui decidesse di vendere o di rottamare le armi in quanto, a parere di chi scrive, sarà opportuno munirsi della relativa autorizzazione alla vendita da parte del Giudice ai sensi dell’art. 747 c.p.c. o del Notaio (3)  per non decadere dal beneficio.
Allo stesso tempo, dovrà prestare attenzione anche il chiamato all’eredità (ovvero colui che non abbia ancora deciso di accettare l’eredità) il quale, in caso di vendita di armi di notevole valore o di rottamazione delle stesse, potrebbe andare a porre in essere un atto di accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. conseguendo la qualifica di erede puro e semplice.
In conclusione, salvo che non si accetti l’eredità sic et simpliciter, quando si rinvengono delle armi nel patrimonio di un defunto, visto l’obbligo di legge da dover rispettare, si invita a prendere le dovute cautele in quanto si potrebbero avere delle indesiderate conseguenze in ambito ereditario.



NOTE

(1) Cassazione, Sezione III Penale, n. 46622 del 15.12.2011;

(2) Cassazione, Sezione I Penale, n. 15199 del 15.05.2020;

(3)  Ai sensi del D.Lgs. n. 149/2022, art. 22, comma primo, si prevede che dal 1° marzo 2023 “Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato   o    un    soggetto    beneficiario    della    misura dell'amministrazione di  sostegno,  ovvero  aventi  ad  oggetto  beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta  delle parti, personalmente o per il  tramite  di  procuratore  legale,  dal notaio rogante

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