Leggere l’etichetta di un vino sullo scaffale di un’enoteca o su un sito internet può essere un compito molto arduo che comporta spesso delle confusioni su alcuni termini utilizzati. Mentre le Specificazioni sottolineano la tradizionalità legata alla zona produttiva di quel prodotto, le Menzioni Tradizionali fanno, invece, riferimento a delle qualità proprie di quel prodotto.
Oltre a quei dati riconosciuti come essenziali inerenti, tra gli altri, la denominazione, il titolo alcolometrico, l’annata o il produttore, è facile imbattersi in tutta una serie di termini che fanno riferimento o a delle diverse metodologie colturali che si pongono come base del prodotto finale (si pensi a biologico, biodinamico, vegano), oppure a qualità proprie del vino, che lo vanno a differenziare dagli altri (come Classico, Superiore, Riserva), o ancora a specifiche zone produttive.
Scopo di questo approfondimento, suddiviso in più parti, è quello di fornire alcune utili indicazioni per interpretate meglio quanto riportato nell’etichetta di un vino.
La Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, norma nazionale fondamentale in ambito di diritto vitivinicolo, disciplina all’art. 31 per i vini a Denominazione di Origine sia le Specificazioni che le Menzioni Tradizionali che possono essere riportate in etichetta.
Sono specificazioni i termini Classico e Storico, utilizzabili rispettivamente per vini fermi e spumanti, riservate a quei vini provenienti dalla zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione.
Più ampia e variegata è la terminologia adoperata per le menzioni tradizionali, di cui all’art. 31 del T.U. del Vino.
Riserva fa riferimento ad un periodo di invecchiamento superiore rispetto a quello sopportato dai vini in versione base, che deve essere non inferiore a:
- due anni per i vini rossi;
- un anno per i vini bianchi;
- un anno per i vini spumanti ottenuti con il metodo “Martinotti” o “Charmat”;
- tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia;
- laddove vi sia un taglio tra vini provenienti da diverse annate, la menzione Riserva sarà utilizzata solo nel caso in cui tutta la partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare.
Superiore, invece, è attribuito a quei prodotti frutto di una regolamentazione più restrittiva, avente come scopo quello di aumentarne la qualità rispetto alla tipologia base, facendo riferimento o ad una resa di uve per ettaro inferiore rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di Produzione di almeno il 10%, ovvero ad un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno lo 0,5 % in volume, oppure ad un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno lo 0,5 % in volume.
La norma specifica che se un vino è Superiore non potrà essere né Novello né una Riserva.
Più articolata è la menzione Gran Selezione la quale, oltre ad essere attribuibile solo a vini a D.O.C.G, richiede che i vini:
- siano ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice;
- presentino caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione Superiore ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione Riserva, qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione;
- sebbene arricchiti, tale aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non deve superare l'1% in volume.
Detta menzione non può essere affiancata alle menzioni Superiore e Riserva, salvo per quelle Denominazioni di Origine che contengono tali termini nel nome della denominazione (si pensi ad esempio alla D.O.C.G. Valtellina Superiore).
Merita un breve accenno anche la menzione Novello, attribuibile a vini sia Denominazione di Origine che a Indicazione Geografica, tranquilli e frizzanti, i quali:
- potranno essere immessi al consumo dal 30 ottobre dell’annata di produzione e raccolta delle uve;
- dovranno essere ottenuti per almeno il 40% mediante il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera e aventi un periodo di vinificazione non inferiori a 10 (dieci) giorni dall’inizio della vinificazione;
- aventi un titolo alcolometrico totale di almeno l’11% di volume e con un residuo zuccherino non superiore a 10 g/l;
- devono essere confezionati entro e non oltre il 31 dicembre dell’annata della vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione, tanto è vero che in etichetta dovrà sempre essere indicata l’annata.
Infine, il punto 9 dell’art. 31, attribuisce la menzione di Passito e Vino Passito a qui vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica tranquilli, ottenuti da uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.
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