Dal primo gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe , entrerà in vigore l’obbligo per i produttori, anche del settore vitivinicolo, dell’etichettatura ambientale degli imballaggi. Ad esempio, la capsula ALU41, la bottiglia GL71, il tappo FOR51; - la famiglia del materiale (vetro, alluminio, sughero, etc…); - le informazioni per la raccolta, affiancate da diciture come, ad esempio, “verifica le disposizioni del tuo Comune”, in quanto non vi è un’unanimità di istruzioni sulla raccolta, con il consumatore che dovrà informarsi in base alle modalità di smaltimento dei rifiuti nel suo Comune. Fin d’ora è importante sottolineare come per le bottiglie di vino non vada indicata tra i materiali da smaltire la carta dell’etichetta in quanto, essendo adesiva sulla bottiglia, non sarebbe separabile completamente con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere ad altri strumenti a differenza, invece, della gabbietta di un vino spumante o del tappo di sughero. Tutto ciò comporta che la presenza di simboli già utilizzati tra le indicazioni facoltative per il riciclo,
Difatti, il Decreto Legislativo n. 116 del 03.09.2020 ha innovato il quinto comma dell’art. 219 del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), il quale ora prevede che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Tale obbligo si sostanzia nell’apporre le codificazioni alfanumeriche previste dall’anzidetta Decisione europea su tutti i tipi di imballaggio utilizzati accompagnati dalle indicazioni per una corretta raccolta differenziata, andando così a facilitare il consumatore permettendo un corretto riutilizzo e recupero degli stessi .
Il produttore dovrà, inoltre, indicare la natura dei materiali utilizzati, specificando in etichetta i codici di smaltimento e le indicazioni sulla raccolta differenziata, i quali potranno essere apposti o su tutte le componenti separabili manualmente ovvero, se ciò risultasse difficoltoso, sul corpo principale o l’imballaggio di presentazione, quindi, nel caso del vino, nell’etichetta.
Pertanto, sarà necessario indicare:
- il materiale, accompagnandolo con il codice previsto dalla Decisione n. 97/129.
se continuati ad essere impiegati singolarmente, non saranno sufficienti ad assolvere agli obblighi previsti dalla nuova normativa ma, se apposti, potrebbero certamente avere una valenza rafforzativa delle indicazioni di cui sopra.
Tuttavia, come è facile immaginare, l’assolvimento di questo nuovo obbligo potrebbe andare ad ingombrare ancora di più le già affollate etichette dei vini e, pertanto, anche il Ministero della Transizione Ecologica ha chiaramente specificato che “è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
È opportuno, inoltre, ricordare che il Testo Unico dell’Ambiente prevede sanzioni comprese tra 5.200 euro e 40 mila euro verso chiunque immetta nel mercato imballaggi non corrispondenti al nuovo quadro normativo.
Lo stesso Ministero ha precisato che detto obbligo, benché sia in primo luogo in capo ai produttori degli imballaggi, deve essere posto anche in capo agli utilizzatori in quanto “le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo”.
Quindi, in ragione del fatto che tra produttori e utilizzatori di imballaggi vigono degli accordi commerciali e contrattuali, sarà opportuno stabilire nello specifico quali obblighi sono in capo ai singoli soggetti coinvolti per evitare problematicità e potenziali contenziosi.
Infine, per quanto riguarda i prodotti etichettati e imballati fino al 31.12.2021, varrà il principio per il quale, fino ad esaurimento delle scorte, questi potranno essere immessi nel mercato.
Pertanto, sarà di fondamentale importanza, nel caso di contestazioni da parte dell’Autorità, manifestare la documentazione che attesti l’arrivo degli imballaggi entro e non oltre il 31.12.2021.
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