Il marchio è quel segno che contraddistingue in maniera chiara e precisa i prodotti o i servizi immessi nel mercato da un’impresa rispetto a quelli forniti delle sue concorrenti. Esso rappresenta un formidabile strumento di pubblicità, idoneo ad infondere fiducia nel consumatore in quanto gli consente di poter effettuare una scelta consapevole individuando agevolmente i beni e servizi provenienti da una certa impresa in quanto dotati di determinate qualità. Per questo motivo è molto importante registrare il proprio marchio aziendale, visti i notevoli effetti per il titolare il quale: Tuttavia, prima di poter procedere alla registrazione sono opportune delle attività preliminari assolutamente necessarie affinché la procedura di registrazione possa concludersi positivamente. Un aspetto da non sottovalutare in fase preliminare è la corretta individuazione della classe in cui registrare il marchio, che possiamo desumere dall’analisi della Classificazione di Nizza (che suddivide in 34 classi i prodotti e in 11 i servizi), in quanto esistono prodotti apparentemente molto simili tra loro che però appartengono a classi differenti. Per fare un esempio concreto, due bevande molto presenti sulle tavole dei consumatori sono il vino e la birra ma queste appartengono a due classi differenti, in quanto il vino con le altre bevande alcoliche appartiene alla classe 33, mentre la birra è compresa nella classe 32. Successivamente, è opportuno analizzare se nella classe in cui intendiamo registrare il nostro marchio sono presenti segni distintivi simili o similari a mezzo delle cosiddette “ricerche di anteriorità” che consentono di capire fin da subito se vi sono delle possibilità che il nostro marchio possa incontrare degli ostacoli nel corso della procedura di registrazione. Altra verifica necessaria riguarda le caratteristiche essenziali che il marchio deve avere le quali, per quanto concerne il nostro ordinamento, sono previste dal Codice della Proprietà Industriale agli articoli 12, 13 e 14: Laddove questi requisiti dovessero mancare, il marchio sarà ritenuto nullo. In questo caso siamo in presenza di un marchio di fatto, così denominato in quanto il suo utilizzo non è supportato da una registrazione. A livello europeo ed internazionale non trova tutela alcuna, in quanto vige in generale al fine del riconoscimento della tutela il principio della registrazione, mentre nel nostro ordinamento trova un suo riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 lett. a) del Codice della Proprietà Industriale il quale dispone che: “l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”. Pertanto, un marchio pre-usato che abbia una notorietà generale non puramente locale potrà essere da ostacolo alla registrazione di un marchio registrato successivamente.Le verifiche preliminari prima della registrazione del marchio
Ma se il marchio venisse solo usato dal produttore e non registrato, è comunque tutelato?
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