L'uso del metal detector si è diffuso notevolmente negli ultimi anni. Per molti è un passatempo all’aria aperta o una curiosa ‘caccia al tesoro’ domenicale. Tuttavia, benché l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo di questo strumento non siano vietati, vi sono diverse implicazioni giuridiche di cui è necessario tener conto per evitare spiacevoli conseguenze. La situazione cambia radicalmente a seconda di che cosa viene trovato, dove viene trovato e come è avvenuta la ricerca. Quando il rilevatore suona e si estrae un oggetto dal terreno, dalla sabbia o dall’acqua, la prima domanda da porsi riguarda la natura del bene, da cui dipendono due scenari giuridici opposti: Il luogo del ritrovamento: quali regole si applicano? Quali sono le sanzioni e i rischi penali?
Cosa viene trovato? oggetto smarrito o bene culturale?
a) Se l’oggetto è recente ed è stato smarrito, non può essere liberamente trattenuto.
In questo caso, trovano applicazione le regole di cui al Libro III del Codice civile, previste e disciplinate dagli artt. 927 e ss. le quali prevedono che:
- l'oggetto vada consegnato senza ritardo all’autorità competente del Comune del luogo di ritrovamento;
- nel caso in cui il proprietario dovesse rivendicare il bene, al ritrovatore spetta un premio in denaro, ai sensi dell’art. 930 c.c.;
- se, trascorso un anno dalla pubblicazione, senza che nessuno reclami il bene, questo diventa di proprietà di chi l'ha trovato.
Trattenere l’oggetto senza seguire la procedura di legge può esporre a responsabilità giuridiche.
b) Se, invece, l'oggetto ritrovato ha un interesse storico, artistico o archeologico, la disciplina civilistica del tesoro, di cui all’art. 932 c.c., deve cedere il passo alla tutela speciale prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004).
Gli oggetti di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini appartengono allo Stato, ex artt. 10 e 91 D. Lgs. n. 42/2004, senza che il privato possa vantare alcun diritto di proprietà sul reperto.
In caso di ritrovamento casuale e fortuito, lo scopritore ha l'obbligo di fare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza, al Sindaco o alle Forze dell'ordine, lasciando di regola l'oggetto sul posto nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento.
Può spettare un premio fino a 1/4 del valore del bene (fino alla metà se lo scopritore è anche proprietario del terreno), a patto che siano stati rispettati gli obblighi di denuncia e conservazione, ai sensi dell’art. 92 D. Lgs. 42/2004: senza denuncia, non c'è premio.
La seconda domanda da porsi è quella che riguarda il luogo di ritrovamento, in quanto la disciplina varia notevolmente:
- trovare un reperto antico nel proprio fondo non ne attribuisce la proprietà in quanto, come visto in precedenza, sono di proprietà dello Stato e vi è l’obbligo di denuncia entro 24 ore e di conservazione temporanea.
Occorre, inoltre, considerare che battere sistematicamente il proprio terreno con il metal detector alla ricerca di reperti può integrare una ricerca archeologica senza concessione ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n. 42/2004, che riserva tali attività al Ministero su tutto il territorio nazionale.
- se, invece, si utilizza il metal detector su un terreno privato, è sempre richiesto il consenso del proprietario in quanto, in mancanza, lo scopritore perde qualsiasi diritto al premio in caso di rinvenimento di beni archeologici, come previsto dall’art. 92, comma terzo, D. Lgs. n. 42/2004, oltre a rimanere esposto a responsabilità civili e, nei casi concreti, penali.
- invece, se la ricerca avviene sulla spiaggia, è opportuno ricordare che questa fa parte del demanio pubblico (art. 822 c.c.).
L’uso del metal detector in spiaggia, in assenza di specifici divieti locali, non è di per sé illecito; occorre tuttavia verificare regolamenti comunali, ordinanze, concessioni demaniali e l’eventuale natura archeologica dell’area.
In questo caso:
- se in spiaggia si trova un gioiello moderno, valgono le regole sulle cose smarrite, di cui al libro III del Codice civile;
- se, invece, dovesse emergere una moneta antica o un reperto, scatta l'obbligo di denuncia alle autorità, in quanto si tratta di potenziale bene culturale di proprietà statale.
Per le cose che il mare rigetta o gettate in mare, l'art. 933 c.c. rinvia alle leggi speciali.
Per i beni culturali sommersi rinvenuti nei fondali, operano inoltre le norme sul patrimonio culturale subacqueo.
- infine, se viene utilizzato il metal detector in aree e parchi archeologici per ritrovare beni di interesse culturale, questa attività è vietata in quanto riservata al Ministero su tutto il territorio nazionale, come previsto dal primo comma dell’art. 88 D. Lgs. n. 42/2004.
Chi utilizza impropriamente il metal detector o trattiene beni di valore storico rischia sanzioni penali severe:
- ricerca clandestina e omissione di denuncia (art. 175 D. Lgs. n. 42/2004): punisce con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099 chi esegue ricerche archeologiche senza concessione ministeriale, nonché chi non denuncia un ritrovamento fortuito entro 24 ore o non provvede alla conservazione temporanea.
- possesso ingiustificato di strumenti di rilevazione (art. 707-bis c.p.): articolo introdotto nel 2022, prevede che è punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi viene colto in possesso di un metal detector all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico delimitate con apposito atto dell'amministrazione, o di aree nelle quali sono in corso lavori soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, senza poterne giustificare la presenza.
- Impossessamento illecito di beni culturali dello Stato (art. 518-bis c.p.): riguarda chi si appropria di reperti archeologici o storici appartenenti al demanio statale.
Conclusioni: un hobby da praticare con responsabilità
Il metal detector in sé è uno strumento del tutto legale da acquistare e possedere.
Ciò che la legge punisce è l'uso scorretto e l'appropriazione indebita di ciò che appartiene alla collettività o a privati.
Per praticare questa passione in totale serenità, la regola fondamentale è l'informazione: conoscere i vincoli del territorio, rispettare la proprietà altrui e segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi ritrovamento di potenziale valore storico.
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