L’ etichetta rappresenta la carta d’identità del vino, il primo contatto tra il prodotto e il consumatore, un formidabile mezzo attraverso il quale il produttore può trasmettere in maniera molto efficace quelli che sono i suoi valori, la sua storia personale e familiare, la sua filosofia produttiva. Tuttavia, l’etichetta non può essere uno strumento a forma libera nel quale inserire le informazioni che più aggradano il produttore, in quanto dall’altra parte essa rappresenta il tramite attraverso il quale il consumatore ottiene tutte le informazioni necessarie per poter tutelare la sua salute e quindi effettuare una scelta consapevole al momento dell’acquisto. Questa consapevolezza deve nascere dalla veridicità e dalla correttezza delle informazioni ivi contenute, le quali non devono creare nel consumatore delle false aspettative che lo possano indurre in errore, altrimenti si potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta. Per tutti questi motivi, il legislatore nazionale e quello europeo nel corso del tempo hanno prestato sempre maggiore attenzione al settore dell’etichettatura dei prodotti agroalimentari, con il vino che presenta alcune specifiche peculiarità. Per la legislazione dell’Unione Europea, essa consiste nell’utilizzo di tutti quei termini, diciture, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli raffigurati su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o ad esso si riferiscono. Tale definizione, che troviamo all’interno Regolamento 1308/2013, vera e propria norma-base per l’intero settore vitivinicolo, è molto simile a quanto previsto dal Regolamento n. 1169/2011 il quale è la norma orizzontale che si occupa di disciplinare l’etichettatura di tutti i prodotti agroalimentari e al quale si deve necessariamente fare riferimento per tutto ciò che non troviamo nelle norme dedicate al vino. I testi legislativi in questione sono molto precisi circa la dimensione, il posizionamento e il contenuto delle informazioni che devono essere inserite in etichetta e il legislatore europeo ha classificato le informazioni che devono essere presenti in obbligatorie e facoltative. Le prime sono necessarie affinché un prodotto possa essere commercializzato nel territorio dell’Unione e sono: Accanto ad esse, il legislatore ha poi previsto la possibilità per il produttore di inserire delle menzioni facoltative le quali, tuttavia, sono sottoposte a delle precise prescrizioni e non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto, né devono essere finalizzate a far crede che il prodotto abbia delle proprietà che non possiede o caratteristiche specifiche quando tutti i prodotti analoghi hanno le stesse identiche caratteristiche. Le menzioni facoltative ammissibili sono: Infine, non dimentichiamo che nella presentazione del prodotto possono anche figurare altre indicazioni come il logo del vino biologico, oppure il marchio che può identificare il Consorzio di appartenenza, o, ancora, l’apposizione di un riconoscimento ottenuto da quel vino.Cosa si intende per etichettatura?
Quali sono le informazioni obbligatorie?
Ti possiamo aiutare?
Oppure compila il modulo per essere ricontattato